In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della propria carta tachigrafica, il conducente ha tempo sette giorni per richiedere alla Camera di Commercio il blocco e la sostituzione della carta stessa |
V |
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della carta tachigrafica è possibile guidare senza la carta per un periodo massimo di quindici giorni di calendario |
V |
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della carta tachigrafica il conducente, all'inizio della giornata lavorativa, deve stampare lo scontrino dei dati tecnici riportandovi manualmente il proprio nome e cognome, numero della patente e indicando eventuali altre attività compiute lontano dal veicolo |
V |
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della carta tachigrafica il conducente, al termine dell'attività lavorativa, deve stampare lo scontrino contenente i gruppi di tempi registrati dall'apparecchio, completandolo con il proprio nome e cognome, numero della patente e firma |
V |
In caso di rottura del cronotachigrafo digitale si deve provvedere alla sua riparazione nel più breve tempo possibile; è comunque consentito viaggiare con il dispositivo di controllo inefficiente per un periodo massimo di sette giorni |
V |
In caso di rottura del cronotachigrafo digitale, il conducente deve compilare giornalmente il retro dello scontrino con i seguenti dati: nome e cognome, numero della patente, targa del veicolo, luogo di partenza e luogo di arrivo, chilometri percorsi, data e firma e deve trascrivere le ore di guida e di riposo |
V |
Passando dalla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo analogico a uno munito di cronotachigrafo digitale, il conducente deve terminare la compilazione del foglio di registrazione e inserire manualmente sul cronotachigrafo digitale i tempi di guida e di riposo già effettuati, dopo aver inserito la propria carta tachigrafica |
V |
Passando dalla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo digitale a uno munito di cronotachigrafo analogico, il conducente deve stampare lo scontrino della giornata lavorativa, compilare un foglio di registrazione e inserirlo nel cronotachigrafo analogico |
V |
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della carta tachigrafica, il conducente ha tempo trenta giorni per richiedere alla Camera di Commercio il blocco e la sostituzione della carta stessa |
F |
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della carta tachigrafica, il conducente ha tempo sette giorni per richiedere alla Motorizzazione Civile il blocco e la sostituzione della carta stessa |
F |
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della carta tachigrafica, è possibile guidare senza la carta per un periodo massimo di quarantacinque giorni di calendario |
F |
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della carta tachigrafica il conducente non ha alcun obbligo particolare |
F |
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della carta tachigrafica il conducente deve presentare denuncia all'ufficio del lavoro |
F |
In caso di rottura del cronotachigrafo digitale si deve provvedere alla sua riparazione nel più breve tempo possibile; è comunque consentito viaggiare con il dispositivo di controllo inefficiente per un periodo massimo di quindici giorni |
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In caso di rottura del cronotachigrafo digitale si deve provvedere alla sua riparazione nel più breve tempo possibile; è comunque consentito viaggiare con il dispositivo di controllo inefficiente per un periodo massimo di due giorni lavorativi |
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Passando dalla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo analogico a uno munito di cronotachigrafo digitale, non è necessario conservare il foglio di registrazione |
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